È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25/10/2020 il DPCM del 24 OTTOBRE 2020 che produrrà i propri effetti già a partire dal 26 OTTOBRE 2020. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto - salvo che sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Delle strade o piazze di centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21. E' fatta, comunque, salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi legittimamente aperti e alle abitazioni private.
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra eccetto quelli riconosciuti di interesse nazionali nei settori professionistici e dilettantistici. Nell'ambito delle predette competizioni non sarà più consentito l'accesso al pubblico (stadio/palazzetto dello sport).
Sono sospese le attività di palestre, piscine e, centri natatori, centri benessere, centri termali. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo.
Sono sospesi di spettacoli aperti al pubblico in sala e teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le sagre, le fiere di qualunque genere, convegni, e congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza.
Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00 e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica (non sono ammessi cortei e processioni). Attenzione, pertanto, alle commemorazioni della prima settimana di novembre.
COVID-19. Il mini lockdown è servito
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che entrerà in vigore a mezzanotte
