La Questura di Lecce fa sapere che il trend dei reati di “codice rosso” si è mantenuto sostanzialmente costante, con la registrazione di 135 casi nel periodo gennaio-ottobre 2023 da cui sono scaturiti 18 arresti, 109 denunce in stato di libertà; 2 divieti di dimora; 6 divieti di avvicinamento alla persona offesa.
Uno strumento che si è dimostrato particolarmente valido ai fini della prevenzione, insieme alla sorveglianza speciale, è l’ammonimento del Questore per atti persecutori e violenza domestica che, sempre nell’ambito del periodo preso in considerazione, ha evidenziato che, su 10 casi segnalati, sono stati emessi 6 provvedimenti per atti persecutori e 4 per violenza domestica; mentre 3 sono state le sorveglianze speciali emesse. Oltre ai dati sopra riportati vi è la parte del fenomeno sommerso, atteso che molto spesso le donne che subiscono violenza non si rendono nemmeno conto di subirla, la violenza quotidiana “domestica” rischia inoltre di creare assuefazione, perché c’è il rischio che ci si adatti alla violenza.
Tanti possono essere i motivi che spingono una donna a non denunciare, paura delle conseguenze per sé e per i propri figli, vergogna, credersi colpevole, temere di non essere creduta, di essere giudicata. Nel corso degli anni si sono moltiplicati gli interventi legislativi nell’ambito della violenza di genere, una problematica sociale che non è più considerata qualcosa di “privato”, ma riveste i caratteri “pubblici”. Siamo passati dall’eliminazione di leggi palesemente discriminatorie, all’abolizione dei delitti giustificati da codici d’onore o dalla morale, alla legge 38/2009 che ha dato rilevanza penale a nuove fattispecie di reato (art. 612 bis, cd stalking).
Nel 2013, la legge n. 119 ha riconosciuto come “delitto” altri tipi di comportamento: per la prima volta nel nostro ordinamento, è apparso un riferimento esplicito alla “violenza basata sul genere” che aggredisce la donna in quanto tale e la sottopone a sofferenze fisiche, psicologiche ed economiche nell’ambito di una sub-cultura in cui la figura maschile predomina e prevarica per l’affermata o presupposta convinzione di superiorità sul sesso femminile.
Ad agosto 2019, infine, è entrata in vigore la legge n. 69, “Codice rosso”, che ha innovato e modificato la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione. Tra le novità introdotte da quest’ultima legge, è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri, maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più velocemente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. Al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice può aggiungere l’utilizzo dei mezzi elettronici, come il braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione. Pericolosità Sociale Nell’ambito «Violenza Di Genere» E Strumenti Di Contrasto: Misure di prevenzione «tipiche» D.LGS. n. 159/2011 «codice antimafia»: art. 4, co. 1, lett. i-ter Sorveglianza (Pericolosità qualificata) speciale di pubblica sicurezza Misure di prevenzione «atipiche» D.L. n. 11/2009, art. 8 Ammonimento per atti persecutori D.L. n. 93/2013, art. 3 Ammonimento per violenza domestica
La tutela della vittima non si esaurisce sul piano repressivo della condotta dello stalker o del maltrattante, quindi con la denuncia/querela diretta all’Autorità Giudiziaria, ma contempla anche la misura preventiva dell’ammonimento che può essere emesso solo dal Questore e che ha finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, atteggiamenti violenti o comunque disdicevoli che, seppur non integrino reato, potrebbero degenerare e sfociare in reati ben più gravi. L’ammonimento è pertanto una misura di prevenzione che nasce con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale ed alternativa ad esso, attivabile fino a quando non è stata presentata querela da parte della vittima.
Per questo nel 2013, è stato introdotto un nuovo strumento nella legislazione consistente nell’ammonimento del soggetto autore di violenza domestica. In particolare, chi si rende responsabile di percosse o lesioni lievi nell’ambito di violenza domestica, può essere ammonito non solo su istanza della vittima ma anche su segnalazione di chiunque, purchè non anonimo, (medici del pronto soccorso, vicini di casa, familiari, ecc).
Anche su iniziativa della stessa Forza di Polizia, che può provvedere ad allontanare immediatamente il soggetto dall’abitazione dove si sono realizzate le condotte violente. Pur ammettendo una segnalazione proveniente da soggetti estranei al nucleo familiare, la normativa garantisce una specifica forma di tutela della riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno segnalato i fatti in relazione ai quali è stato irrogato l’ammonimento.
Ricorrere all’ammonimento è semplice. La sorveglianza Speciale di P.S. è applicata dal Tribunale e rappresenta la più intensa misura di prevenzione personale, in quanto il destinatario viene gravato da prescrizioni, di carattere positivo o negativo, che incidono sulla sua libertà personale, finalizzate a neutralizzare la sua pericolosità sociale. Dall’inizio dell’anno a Lecce sono state avanzate al Tribunale Misure di Prevenzione, da parte del Questore, nr. 3 proposte di Sorveglianza Speciale di P.S. per la pericolosità manifestata da soggetti in ambito di violenza domestica e atti persecutori. Tutte e tre le proposte sono state accolte in tempi brevissimi e per due di essi fra le ulteriori prescrizioni da adottarsi, oltre al divieto di comunicare con la parte offesa ed di avvicinarsi alla stessa, è stato prescritto di seguire un piano di intervento che li porti, attraverso indicazioni di tipo clinico-terapeutico realizzate da esperti, a prendere coscienza del forte disvalore delle condotte in una prospettiva di contenimento delle pulsioni violente e di razionalizzazione degli avvenimenti, da espletare in struttura che si occupi del recupero dei maltrattanti. Vi è piena autonomia per struttura e finalità dei due procedimenti, quello penale funzionale all’accertamento della responsabilità in ordine ad una fattispecie di reato, e quello di prevenzione, ancorato ad una valutazione di pericolosità attuale, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, con la conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo ed affermazione della reciproca indipendenza nell’apprezzamento del materiale indiziario con l’obbligo di indicare nella motivazione del decreto applicativo della misura le ragioni delle valutazioni condotte (cfr. Cass. 2017 n.43684). Nel giudizio di prevenzione occorre ricostruire ed apprezzare “fatti” idonei a determinare l’iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate dal legislatore in quanto “il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso in rapporto al suo precedente agire elevato ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto all’esistenza delle citate disposizioni di legge che “qualificano” le diverse categorie di pericolosità” (così Cass. Pen. sez I – 20/09/2017, n. 13375) Lo scorso 28 marzo si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Questore di Lecce e il Presidente di Medihospes Società Cooperativa Onlus, conosciuto in ambito nazionale come protocollo Zeus e denominato in sede locale Protocollo Zeus Finis-Terrae per caratterizzarne il legame con il territorio, essendo la locuzione Finibus-Terrae utilizzata dagli antichi romani per individuare quel territorio della penisola italiana posto nella parte sud orientale. Tale protocollo ha lo scopo di fornire ai destinatari di provvedimenti di ammonimento del Questore, per atti persecutori e violenza domestica, servizi assistenziali con percorsi di consapevolezza e revisione critica degli agiti violenti, al fine di contenere al massimo i casi di recidiva in un ottica di maggiore tutela delle vittime. Benché le comunicazioni relative all’esito degli inviti siano ancora parziali, in quanto effettuate trimestralmente, si è avuto certezza che quasi il 50 per cento delle persone ammonite, ha intrapreso il percorso previsto dal protocollo; tale circostanza lascia intravedere un certo ottimismo nella scelta dell’iniziativa. La ripresa delle attività didattiche in presenza ha consentito anche di sviluppare iniziative mirate a prevenire il fenomeno del bullismo, della violenza di genere e diffondere i principi della legalità, promuovendo all’interno di diversi istituti di istruzione l’educazione ai valori e alla civile e democratica convivenza.
Analoghe iniziative, volte all'informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, sono state poste in essere in vari comuni della provincia, coinvolgendo anche enti istituzionali quali la Corte d'Appello di Lecce e l'Ordine degli Avvocati del foro di Lecce, nonché associazioni operanti nel settore. In questo mese di novembre in occasione della Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere "QUESTO NON E' AMORE", per la giornata internazionale per l'eliminazione delle violenza contro le donne, la Questura di Lecce ha aderito alla compagna di sensibilizzazione, curata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Operatori della Polizia di Stato specializzati sull’argomento hanno preso parte a numerosi convegni, inoltre, con un ufficio mobile, sono stati presenti nelle principali piazze della Provincia e del capoluogo.