Sono entrate in vigore le nuove norme in materia di detenzione di armi, in linea con le direttive della Comunità Europea. La Polizia di Stato, nel richiamare l’attenzione di tutti i cittadini, possessori di armi, a verificare la regolarità della loro detenzione, per non incorrere in mancanze che la legge qualifica come reato, quali l’omessa comunicazione entro le 72 ore e l’omessa denuncia del cambio del luogo di destinazione, si segnala l’ ulteriore obbligo introdotto dal legislatore che, apportando modifiche al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931, ha aggiunto con il D.Lg.vo 104/2010, un comma all’ art. 38 del T.U.L.P.S., ove viene stabilito, tra l’altro, che “ Chiunque detiene armi….., senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’art. 35 T.U.L.P.S., comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’ art.39……”.
Direttamente collegata a questo obbligo è la data del 4 maggio 2015, indicata, dal più recente D.Lg.vo 121/2013, quale termine ultimo per la presentazione del certificato medico da parte di coloro che siano meri detentori di un’arma, sempre che non abbiano prodotto detta certificazione negli ultimi sei anni.
Non dovranno, quindi, attenersi a questa scadenza sia i cittadini titolari di porto d’armi in corso di validità, sia coloro che abbiano ottenuto il nulla osta alla mera detenzione negli ultimi sei anni.
La certificazione medica deve essere presentata agli Uffici di Polizia competenti per territorio –Questura, Commissariati e Stazioni Carabinieri.
Per coloro che non dovessero ottemperare a quanto imposto dalla nuova normativa scatterà in automatico la diffida e, qualora quest’ultima non sortisse effetto, verrà avanzata proposta di divieto di detenzione delle armi alla competente autorità.