Egregio Sig. Sindaco, avuto riguardo alla vertenza giudiziaria C.S.A.//COMUNE DI GALATINA//MONTECO, tuttora in essere innanzi al Giudice Amministrativo d’Appello, ed alle vicende con detta vertenza correlate in quanto presupposte, collaterali e consequenziali, essendo io stato reso destinatario di una missiva diretta a firma del Vice-Sindaco del Comune di Galatina, che ha trovato diffusione perché è stata pubblicata anche sul periodico on-line GALATINA.IT, sento esigenza di replicare in Sua diretta interlocuzione, quale legale rappresentante dell’ente.
Ciò faccio non per ingerirmi in ambiti di pura valenza politica o di discrezionalità amministrativa (ambiti - questo è certo - che non mi competono e che mai ho inteso praticare), ma per ricondurre a realtà ed a verità non solo lo storico articolarsi dei fatti, che nella nota riscontrata vengono palesemente travisati, ma anche il mio comportamento, sempre e comunque, senza alcuna soluzione di continuità, improntato al doveroso rispetto delle leggi vigenti e del ruolo gestionale che mi compete.
1) La scansione degli ultimi passaggi giudiziari e correlati.
1.a) 26/02/2016 – venerdì – ore pomeridiane – Viene depositato il dispositivo della sentenza del TAR che rigetta il ricorso di C.S.A.
1.b) 27/02/2016 - sabato – Avverso la decisione, ancorché conosciuta nel solo dispositivo, viene da C.S.A. proposto e depositato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva monocratica urgente;
1.c) 28/02/2016 – domenica – Malgrado sia giorno festivo, MONTECO s.r.l.
i) sottopone e fa firmare a tutti i dipendenti di C.S.A., convocati telefonicamente venerdì sera o sabato, un nuovo contratto di lavoro con essa stessa MONTECO, assumendo di esservi legittimata in forza della sentenza del TAR, e
ii) contestualmente ordina loro di presentarsi al mattino del giorno successivo, lunedì, presso la sua sede operativa di Galatina alla via Galatina-Lecce (ex Poliresine), per iniziare il loro lavoro alle sue dipendenze quale nuova ditta assegnataria del servizio;
1.d) 29/02/2016 – lunedì mattina – Nessuno dei dipendenti di C.S.A. si presenta al lavoro presso la consueta sede aziendale; alcuni di essi, contattati telefonicamente, riferiscono dell’avvenuta trasmigrazione del giorno prima ad iniziativa di MONTECO e dell’ordine ricevuto di prestare servizio agli ordini della nuova azienda;
1.e)29/02/2016 – lunedì, ora di operatività degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato – Viene depositato decreto monocratico n. 688/2016 di accoglimento della sospensione in via di estrema urgenza del provvedimento impugnato, con fissazione dell’udienza camerale collegiale al 07/04/2016;
1.f) 29/02/2016 – lunedì ore 18,44 – Il provvedimento di sospensione urgente del Consiglio di Stato viene notificato al Comune a mezzo PEC dal difensore di C.S.A.; insieme al provvedimento, al Comune viene pure notificata una formale diffida ad ottemperare al decisum del Consiglio di Stato ponendo in essere ogni attività finalizzata ad impedire che il servizio di raccolta e gestione rifiuti venga “sottratto” a C.S.A. e svolto da MONTECO prima dell’udienza camerale del 07/04/2016, con avvertimento che l’inottemperanza al decreto in questione è suscettibile anche di possibili conseguenze di rilevanza penale;
1.g) 29/02/2016 – lunedì ore 19,30 – Presso il cantiere di C.S.A. vengono convocati i rappresentanti sindacali di tutte le sigle e tutti i lavoratori dipendenti e, redigendosi della riunione regolare verbale sottoscritto da tutti i rappresentanti sindacali, viene loro comunicato:
i) che C.S.A. non ha mai ricevuto alcuna formale comunicazione da parte del Comune con cui veniva disposto l’inizio attività di MONTECO con decorrenza 29/02/2016,
ii) che il Consiglio di Stato nella stessa giornata di lunedì ha accolto la sospensiva di C.S.A. e che il provvedimento è stato già notificato al Comune;
iii) che il Consiglio di Stato ha motivato il provvedimento di sospensione “…al fine di pervenire alla delibazione nella competente sede collegiale … senza che si sia verificato nelle more il paventato passaggio nella gestione del servizio.”
iv) che pertanto, alla luce di quel provvedimento, il giorno successivo il servizio sarebbe stato, in continuità, regolarmente svolto da C.S.A. e che, quindi, tutti i lavoratori impegnati presso il cantiere di Galatina dovevano ritenersi ancora, ad ogni effetto, dipendenti ed al servizio di C.S.A.
In contestualità viene redatta e consegnata brevi manu ad ogni singola/o lavoratrice/ore una formale nota di invito a riprendere servizio in C.S.A. il giorno successivo.
1.h) 01/03/2016 – martedì – Malgrado l’invito nessun lavoratore si presenta in sede C.S.A. per cui la società, che solo il giorno precedente aveva appreso del domenicale attivismo trasmigratorio di MONTECO, invia formale (e doverosa per legge) comunicazione ai lavoratori che non si sono presentati in azienda (a tutti gli effetti risultanti ancora in organico, ed in carico, a C.S.A.) che, stante l’assenza riscontrata e stante, altresì, l’avvenuta firma di nuovo contratto di lavoro con MONTECO, evidentemente incompatibile col contratto precedentemente in essere con C.S.A., (la cui interruzione doveva, sempre per legge, veder partecipe la parte datoriale), la loro mancata presentazione è suscettibile, per facta concludentia, di valutazione dimissionaria, con tutte le conseguenze contrattuali del caso, ivi compresa l’indennità di mancato preavviso;
1.i) 01/03/2016 – martedì – Il Comune, frattanto, con sua nota n. 20160007907 prot. a firma della Dirigente della Direzione dei LL.PP. Arch. Taraschi, comunica a C.S.A.
i) che pur avendo appreso dell’avvenuta pronunzia di un provvedimento da parte del Consiglio di Stato, non ne conosce “ancora” i contenuti, e
ii) che pertanto resta confermata la decisione di continuare a far svolgere a MONTECO s.r.l. il servizio in questione per evitare “…gravi conseguenze dannose sul piano igienico-sanitario ambientale sul territorio e, in generale, sulla vita dei cittadini…”;
1.j) 01/03/2016 – martedì ore 19,04 – Il difensore di C.S.A. notifica a mezzo PEC al Comune (con sottoposizione all’attenzione sia del Sindaco che del R.U.P. Geom. S. Mengoli) formale ed ultimativa diffida all’ottemperanza al decisum del Consiglio di Stato, sotto comminatoria, in difetto di ottemperanza entro il giorno successivo, di esposizione dei fatti e delle circostanze sia alla competente Procura della Repubblica (per le valutazioni di rilevanza penale in riferimento alla violazione dell’art. 388 c.p.p.) ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
1.k) 03/03/2016 – giovedì – Viene depositata la sentenza integrale del TAR completa di motivazione, che rigetta il ricorso di C.S.A.
2) I rapporti con i dipendenti di C.S.A.
La prima cosa che mi sta a cuore è di respingere con sdegno anche il benché minimo sospetto che io possa aver mai, non dico posto in essere ma neppure pensato, di assumere nei confronti dei dipendenti di C.S.A. “atteggiamenti ritorsivi” per la vicenda giudiziaria di cui all’epigrafe. Forse a qualcuno sfugge – ma di certo non a Lei, sig. Sindaco – che al Presidente, come agli altri organi gestori di una S.p.A. – tale essendo C.S.A. - fanno carico obblighi ed oneri che derivano dalla legge e non dalla volontà politica dell’amministratore comunale di turno. Ciò è riferito, in particolare, ad ogni passaggio attraverso cui si modula il rapporto di lavoro fra un’azienda come C.S.A. (la cui disciplina, si ripete, è scandita dalle norme dei codici oltre che contrattuali) ed i suoi numerosi dipendenti.
Se ciò, poi, sia di difficile comprensione da parte di chi pensa che leggi, codici e contratti siano lacci e lacciuoli buoni solo a frapporre ostacoli al perseguimento di obiettivi politici di irrealistico stampo populistico, non è certo chi sta nella legge a dover fare “passi indietro”.
Quanto, nello specifico, al pagamento delle retribuzioni sacrosantamente dovute ai dipendenti, se il Comune – per bocca del suo vice-sindaco - veramente ha a cuore che a quell’obbligo si faccia fronte alla debita scadenza, non deve limitarsi ad intimazioni demagogiche paventando “ingiunzioni conseguenti al mancato dovuto pagamento dello stipendio” ma basta ed avanza che l’ente provveda al pagamento delle fatture di gennaio e febbraio 2016, senza il quale – non certo per colpa del Presidente – non sarà possibile far fronte al pagamento di stipendi di sorta, dal momento che senza i pagamenti del Comune - fonte unica delle risorse finanziarie della società sua creditrice, nei cui confronti versa in imperdonabile morosità – le casse di C.S.A. restano vuote.
Facile, dunque, comprendere che né C.S.A. né, meno che mai, io o altri componenti degli organismi responsabili della società abbiamo coinvolto o ritenuto i lavoratori dipendenti della società corresponsabili delle vicende conflittuali fra la società ed il suo socio di maggioranza.
3) La vicenda del contenzioso amministrativo relativo all’affidamento del servizio rifiuti.
Afferma il Comune, nella nota che si riscontra, di non aver mai realizzato ed attuato condizionamenti alla vita ed all’attività di C.S.A., a cui non ha impedito né di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio né di ricorrere in via giurisdizionale avverso la mancata aggiudicazione. Ma l’affermazione è in netto ed evidente contrasto:
3.a) con la insofferenza ad attendere i ridotti tempi (pochi mesi, com’è garantito dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici) necessari per avere un verdetto definitivo in relazione quanto meno ai due gradi di giudizio delle fasi cautelari; ciò quando non è mai stato ravvisabile alcun danno alla collettività che (al contrario di quanto infondatamente affermato dalla Dirigente Taraschi) nessuna interruzione del servizio poteva subire ed avrebbe subìto, tenuto conto del fatto che quel servizio è stato, con continuità ultra-quindicennale, e senza demerito, sempre e comunque assicurato da C.S.A.,
3.b) con la decisione di procedere in via d’urgenza alla conclusione dell’aggiudicazione a MONTECO, quando, per le ragioni già dette, non era ravvisabile (per il Comune, beninteso, e non certo per MONTECO) alcuna urgenza;
3.c) con le pretestuose giustificazioni addotte da chi spetti per sottrarsi all’obbligo di ottemperanza al decisum del Consiglio di Stato, obbligo al cui sottrarsi non potrà mai bastare la dichiarata …mancata conoscenza del contenuto del provvedimento notificato il giorno prima con modalità certificate che comportano presunzione di conoscenza, a nulla rilevando che il destinatario della notifica telematica ometta volontariamente di aprire la posta certificata.
Senza peraltro considerare che, se è logico ritenere che del decreto di sospensione del CdS la Dirigente abbia appreso dai suoi legali fiduciari (da chi altri poteva apprenderlo?), è illogico al limite del ridicolo che per la stessa via possa non esservi stata contezza e conoscenza del “contenuto”.
Quanto, poi, alla querela sporta a seguito della inottemperanza al decisum del Consiglio di Stato, è inutile che si facciano illazioni ed insinuazioni sul “prima” e sul “poi” fra presentazione in Procura e deposito in Comune. Quella dell’insinuazione che lasci intravvedere fatti inesistenti quando, invece, sarebbe di plateale facilità accertare se mai veri (sia in Comune che all’ufficio del Ruolo Generale della Procura vengono apposti data ed, a richiesta, anche ora di deposito di un atto) è consuetudine praticata da chi non ha validi fatti ed argomenti da proporre.
In conclusione, Egregio Sig. Sindaco, tengo a dirLe che ritengo diffamatorie al limite della calunnia le affermazioni a me riferite nella nota che riscontro, per cui concludo affermando che
- né io né la società che mi onoro di presiedere abbiamo mai né pensato né posto in essere ritorsioni di sorta contro i lavoratori dipendenti, la cui continuità lavorativa, semmai, io stesso ho tentato in ogni modo - e continuo a farlo – di mantenere combattendo la battaglia giudiziaria a favore dell’aggiudicazione del servizio a C.S.A., loro casa madre, che di certo ha finora sempre assicurato loro stabilità lavorativa;
- né io né la società che mi onoro di presiedere abbiamo mai ritardato di un solo giorno il pagamento di retribuzioni, emolumenti e quant’altro dovuto ai lavoratori e, se ciò rischia oggi di accadere, è dovuto a persistenti morosità del Comune;
-né io né la società che mi onoro di presiedere abbiamo mai voluto né vogliamo “intimidire” nessuno esponendo i fatti nel loro reale svolgersi e succedersi alla competente autorità giudiziaria, pur comprendendo che la consapevolezza che il vaglio critico di fatti e comportamenti sia allo stato sottoposto all’attenzione ed all’esame della Procura della Repubblica possa “oggettivamente” intimidire chi li abbia posti in essere;
-io personalmente non ho mai improntato il mio agire a favore o contro indirizzi politici di sorta, ma solo alla corretta gestione della società secondo legge, ragion per la quale trovo incomprensibile la pretesa del Suo vice di vedermi “dimissionario” per la mia non condivisione “dell’indirizzo politico prospettato dall’Amministrazione”, che fino ad oggi nessuno mi ha mai spiegato in che cosa consista e, soprattutto, se e dove diverga dal mio corretto e legittimo agire.
Una copia della presente viene inviata, per conoscenza, anche al quotidiano telematico GALATINA.IT GNEWS con cortese richiesta di pubblicazione in risposta alla lettera del Vice Sindaco Avv. R. Forte, che su quel sito è stata anch’essa pubblicata.
Distinti saluti.
Galatina, lì 16 marzo 2016.
"Presidente Torrone, coerenza vorrebbe che rassegnasse le dimissioni dall'incarico"